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Giacomo Breda

Riflessioni sulla normativa di equivalenza finanziaria – Prima Parte


Se il Regno Unito dovesse lasciare l'UE ma rimanere membro del SEE (Spazio Economico Europeo, attualmente è l'UE, più l'Islanda, Liechtenstein e Norvegia), l'impatto diretto sul settore finanziario sarebbe minimo. In Regno Unito è integrata tutta la legislazione UE relativa al mercato unico dei servizi finanziari e si applica in tutto il SEE.

Nel caso in cui il Regno Unito esca pure dallo SEE, questo tipo di accordo non sarà fattibile a meno che il governo britannico non accolga i principi fondamentali dell'UE come la libera circolazione delle persone. Il Regno Unito, nell’attuale posizione ufficiale del governo, statuisce che la libertà di movimento finirà con l’attuazione della Brexit, anche se le differenze di opinione all'interno del governo britannico stanno diventando sempre più marcate.

Sarebbe fattibile che il Regno Unito cerchi di avere un regime "equivalente" alla legislazione EU in materia di prestazione di determinati servizi finanziari e cosa significherebbe questa nuova ipotesi?

Quando si considera l'accesso ad un mercato, le imprese dovrebbero considerare non solo se è possibile fornire i servizi su una base transfrontaliera o con il tramite di un ramo aziendale locale, ma anche se è possibile contattare eventuali clienti e/o servizi di mercato in tale giurisdizione. Coerentemente con i principi della libera prestazione dei servizi, le imprese che hanno diritti di passaporto finanziario hanno anche la possibilità di commercializzare i servizi a livello locale. In assenza di regole comunitarie, per il paese terzo le imprese hanno generalmente bisogno di considerare le regole di ciascun paese dell'UE per capire se sono in grado di commercializzare o promuovere servizi in quel paese e in quale forma di marketing e che tipo di cliente potrebbe essere accettabile e permesso. Le restrizioni comuni includono restrizioni per la commercializzazione al dettaglio clienti ed i divieti di certe forme di marketing diretto. Qualsiasi impresa che svolga un’attività che a sua volta richieda l'autorizzazione in un qualsiasi settore settoriale dell'UE (incluse banche, imprese di investimento, gestori di fondi e assicuratori), la legislazione europea corrente permette di farlo in uno dei seguenti modi:

  • autorizzandosi preventivamente nello Stato membro competente,

  • fornendo servizi transfrontalieri dallo Stato membro in cui è autorizzato (Stato membro di origine) ai clienti di un altro Stato membro (Stato membro ospitante) ovvero usando il “passaporto europeo per la prestazione di servizi finanziario" nell'ambito della legislazione pertinente,

  • fornendo servizi e creando una succursale nello Stato membro ospitante ed usando il passaporto specifico del ramo d’azienda o succursale in base alla legislazione pertinente,

  • chiedendo un accordo locale dal regolatore dello Stato membro interessato,

  • oppure in ultima istanza dove si applica il concetto di equivalenza mediante una registrazione appropriata a seguito di un decisione di equivalenza.

Il passaporto, sia dalla casa madre o sia da un ramo/succursale, richiede la notifica alla pertinente autorità di regolamentazione. Fatta eccezione per circostanze eccezionali, i regolatori dello stato ospitante devono accettarla e non devono imporre obblighi prudenziali all'attività di passaporto. Tuttavia, a seconda del settore, il regolatore locale per la classificazione dei clienti e se il passaporto viene emesso per filiale o per servizi specifici, può applicare nello stato ospitante alcune regole di protezione nei riguardi degli investitori locali.

Seguendo questa linea di principio, se il Regno Unito lasciasse pure lo SEE, nessuno dei "passaporti" esistenti in possesso nelle imprese del Regno Unito avranno la possibilità di essere utilizzati ed essere fruibili nella ordinaria operabilità. La maggioranza delle banche del Regno Unito, assicuratori, grandi le imprese di investimento e asset management, hanno diversi passaporti per continuare a svolgere attività commerciali con clienti in molte altre giurisdizioni dell'UE. Se volessero continuare a fare affari con questi clienti, senza istituire un'entità regolamentata altrove nell'UE, si potrebbe argomentare, dal punto di vista delle istituzioni europee, che nessun servizio è possibile fornire in nessun altro stato comunitario. Per ipotesi sarebbe possibile accettare solo depositi da clienti comunitari nel Regno Unito? Tuttavia, qualunque argomento di questo livello e genere dovrebbe essere valutato caso per caso, il che renderebbe impossibile la operatività ordinaria, sia la natura precisa dell'attività in questione, sia la promozione e la commercializzazione di tale attività. La questione dovrebbe essere analizzata in base alla legislazione britannica e sulla base della legislazione degli Stati membri.

Una ipotesi potrebbe essere quella di affidarsi alla pertinente legge britannica e far in modo che sia considerata "equivalente" alla legislazione dell'UE, ma questo significherebbe una sconfitta politica per le istituzioni europee. Appare ovvio che la discussione, anche a livello politico, si concentri molto sul processo di equivalenza nelle imprese di investimento, ma la procedura di equivalenza è un processo a lungo termine e con l'esito non garantito.

L'articolo 47 della Capital Requirements Directive 4, come la sua precedente normativa CRD III, consente a ciascuno Stato membro di autorizzare una succursale di una banca di un paese terzo, a condizione che lo Stato membro informi per la prima volta la Commissione, l'Autorità bancaria europea e il Comitato Bancario Europeo. Inoltre, l'articolo 47, paragrafo 3 consente all'UE di trattare rami di una particolare banca di paesi terzi in modo identico in tutta l'UE mediante accordi con uno o più paesi terzi. Questo paragrafo è molto importante e potrebbe essere invocato per gli istituti di credito britannici e per i Britannici sarebbe preferibile negoziare con ogni singolo Stato membro dell'UE singolarmente. L'articolo 48 della Direttiva, consente all'UE di concordare con uno o più paesi terzi in merito alla supervisione delle istituzioni con sede in UE o in un paese terzo su base consolidata. I regolatori di paesi terzi partecipano a collegi regolatori istituiti in base all'articolo 116, paragrafo 6. Le autorità di risoluzione di paesi terzi possono anche partecipare a collegi di risoluzione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 della Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD). La partecipazione a questi collegi dipende dal significato del supervisore del paese terzo per il gruppo bancario e le prescrizioni di riservatezza considerate "equivalenti". In qualità di paese terzo, il Regno Unito dovrebbe assicurare che la Banca d'Inghilterra partecipi a questi collegi presso la Banca Centrale Europea. Tuttavia i regolatori Britannici sarebbero solo osservatori considerato che il Regno Unito con la Brexit non sarebbe più soggetto alla legislazione dell'UE. Nella CRD 4 non si prevede il servizio transfrontaliero. Questo è dovuto dal fatto che si considera generalmente che l'assunzione di depositi, come con la gestione patrimoniale, ovvero un servizio che sia fornito dove è aperto il conto. Naturalmente ci possono essere restrizioni locali per la commercializzazione di un tale servizio transfrontaliero ai clienti di uno Stato membro dell'UE simile al regime di promozione finanziaria del Regno Unito che limita la promozione di depositi off-shore nel Regno Unito. La CRD 4 richiede inoltre che i regimi di paesi terzi siano considerati equivalenti per determinate classi di esposizioni di paesi terzi nel beneficiare di requisiti patrimoniali più leggeri.

Se tra EU e UK non vi sarà un regime di equivalenza, sarebbe allora, per ipotesi, concepibile che i players finanziari e le istituzioni dell'UE potessero preferire fare affari con le istituzioni e players finanziari nordamericani o asiatici soggette a regimi "equivalenti"?

Giacomo Breda

Tratto da Agenzia Stampa Italia


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