In diversi casi giuridici la Corte di cassazione si è trovata dirimere il caso in cui „nel passaggio del patrimonio dal disponente al trustee non si realizza un incremento liberale e definitivo del patrimonio di quest’ultimo per cui, mancando il presupposto che legittima l’imposizione, tale attribuzione patrimoniale deve essere considerata fiscalmente irrilevante“.
Nelle ultime sentenze la Suprema Corte ha chiarito la questione, definendo che deve essere assoggettata ad imposizione l’attribuzione finale del patrimonio dal trustee ai beneficiari, applicando la normativa in vigore nel momento in cui si realizza tale attribuzione.
Nel 2021 l’Agenzia delle Entrate nelle risposte a diversi interpelli (n.106, 351 e 352) ha preso una diversa posizione rispetto al passato, riconoscendo che è fiscalmente rilevante ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni l’attribuzione del patrimonio dal trustee ai beneficiari, e da ciò si desume che abbia (forse) cambiato la propria linea interpretativa adeguandosi al principio della tassazione della Suprema Corte.
Per chi ha già istituito un trust si pone il problema di quale sarà la sorte dell’imposta sulle donazioni pagata nel momento della istituzione, cioè quando il trustee ha ricevuto il patrimonio, stante il fatto che da tale trasferimento non doveva conseguire alcun pagamento d’imposta. Nel caso in cui si sia pagato, l’opzione più ragionevole appare essere la presentazione di una istanza di rimborso (articolo 42, comma 2, del Dlgs 346/1990).
Appare difficile sposare l’ipotesi, che si possa in futuro chiedere di compensare le imposte pagate all’atto del trust, con quelle che saranno dovute dai beneficiari al momento della attribuzione a loro del fondo in trust, stante la diversità dei soggetti.
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