Nei primi giorni dell’inizio 2018 (il 13 Gennaio) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale - Numero 10) il Decreto Legislativo n.218/2018, emesso per recepire la Direttiva UE 2015/2366 (PSD2) relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che a sua volta modifica le Direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE, 2013/36/UE, il Regolamento UE n.1093/2010 ed abroga la Direttiva 2007/64/CE (PSD1), nonché adegua la normativa domestica in relazione alle disposizioni del Regolamento UE n.751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Il Decreto n.218/2018, non è stato alla ribalta delle testate nazionali e neppure tanto sponsorizzato dal precedente Governo ma recepisce gli obiettivi posti nella direttiva PSD2 e contribuisce ad aumentare il livello di sicurezza delle transazioni, sia rafforzando il sistema dei pagamenti digitali, sia riducendo al minimo il rischio di frode per tutti coloro che acquistano con i nuovi strumenti digitali. Tale decreto avrà un effetto rivoluzionario nei prossimi anni. L’aggiornamento normativo di settore nasce dalla necessità di regolamentare un contesto di mercato caratterizzato da una complessità crescente in termini di operatori ed evoluzioni digitali. Al tempo stesso di armonizzare un quadro regolamentare europeo frammentato a seguito delle differenze di recepimento tra gli Stati Membri di diverse norme in materia bancaria e finanziaria. Le continue trasformazioni del mercato dei pagamenti possono ricondursi alla progressiva evoluzione tecnologica e informatica, all’apertura verso i mercati internazionali nonché alla diffusione di nuovi servizi e player di mercato. Il numero delle transazioni non cash a livello mondiale è in costante aumento e la crescita della digitalizzazione finanziaria bancaria non sembra sia destinata a fermarsi. Anche se in Italia, il contante è ancora uno strumento molto utilizzato, il numero delle transazioni non cash ha avuto un trend positivo, caratterizzato dall’incremento dell’utilizzo delle carte di credito per le transazioni online. La crescente digitalizzazione è stata favorita pure da diversi fattori principali come una maggiore propensione degli utenti, appartenenti a tutte le fasce della popolazione, all’utilizzo di strumenti tecnologici (tablet e/o smartphone), oppure un cambiamento nelle abitudini dei consumatori che trovano queste modalità di pagamento più efficienti. Infine un elemento importante è stata l’evoluzione dell’offerta degli operatori di mercato che adottano strategie di marketing mirate per aumentare l’utilizzo degli strumenti elettronici e raccogliere informazioni legate al comportamento dei clienti. Ovvio pensare che con queste nuove tendenze il “rischio di disintermediazione” nella relazione cliente - banca e gli altri operatori tradizionali è sempre più presente e pressante. La PSD2 rappresenta l’obiettivo di proseguire nello sviluppo di un mercato unico integrato, uniformando le regole tra Prestatori Servizi di Pagamento (PSP) e i nuovi soggetti del mercato (oggi non regolamentati), contribuendo a rafforzare la sicurezza del sistema e garantendo un elevato livello di concorrenza e trasparenza nei confronti dei consumatori. In questo contesto, la nuova Direttiva PSD2 si preoccupa di incentivare l’uso degli strumenti digitali innovativi e allo stesso tempo disciplinare servizi e prassi di pagamento già in essere. I protagonisti del mercato dei pagamenti sono stati, fino d’ora, operatori professionali intermediari operanti grandi volumi che hanno potuto far leva sulle economie di scala per offrire i servizi di pagamento ad un costo marginale sempre più contenuto, arricchendo la loro gamma di servizi con prodotti complessi legati al cash management, operazioni in valuta e servizi per gestire transazioni oltre frontiera (cash pooling). Il mercato dei pagamenti tra privati o piccoli operatori è invece piuttosto frammentato e presidiato da operatori che detengono il conto di pagamento del cliente e prestano servizi bancari e tradizionali. In questo contesto la PSD2 e gli effetti combinati delle altre normative di settore, aumenteranno la pressione regolamentare e competitiva sul mercato dei pagamenti favorendo la rimodulazione dello scenario ed altresì creando opportunità di sviluppo di nuovi modelli di business. L’introduzione della PSD2 ribalta un paradigma consolidato nel mercato bancario europeo, ovvero le informazioni legate all’operatività transazionale, così come il saldo del conto, saranno accessibili, su richiesta del cliente, da parte di operatori esterni autorizzati ad operare come istituti di pagamento. La nuova Direttiva 2015/2366 rappresenta un passo ulteriore verso la completa armonizzazione del mercato dei pagamenti nell’Unione:
sulle operazioni di pagamento in una valuta che non è quella di uno Stato membro, laddove il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario siano entrambi situati nell’Unione, o l’unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell’operazione di pagamento sia situato nell’Unione, per ciò che riguarda le parti dell’operazione di pagamento effettuate nell’Unione;
sulle operazioni di pagamento in tutte le valute laddove soltanto uno dei prestatori di servizi di pagamento sia situato nell’Unione, sebbene relativamente e limitatamente ai soli segmenti delle operazioni di pagamento eseguiti nell’Unione;
Con il recepimento della Direttiva, pure nel settore bancario italiano saranno introdotte nuove tipologie nei servizi di pagamento, in particolare:
Payment Initiation Service (PISP): servizio fornito da soggetti che si frappongono tra il pagatore ed il suo conto di pagamento online, avviando il pagamento a favore di un terzo beneficiario. Il pagatore può quindi disporre un pagamento online mediante addebito diretto sul proprio conto corrente a condizione che il PISP non entri mai in possesso dei fondi del pagatore, mentre il prestatore di servizi di pagamento presso cui è radicato il conto del pagatore ASPSP (Account Service Payment Service Provider è un fornitore di servizi di pagamento che fornisce e gestisce un conto di pagamento per un pagatore) è tenuto a garantire al PISP l’accesso al conto online del pagatore. La Direttiva prevede che il PISP non debba essere necessariamente legato al prestatore di servizi di pagamento presso cui è radicato il conto del pagatore (ASPSP) da un rapporto contrattuale per consentire l’operatività sul conto di pagamento del pagatore;
Account Information Service (AISP) è un servizio messo a disposizione degli utenti di servizi di pagamento aventi conti accessibili online, attraverso cui il pagatore può ottenere, grazie ad una piattaforma online, un’informativa completa su tutti i propri conti di pagamento, anche se intrattenuti con molteplici PSP. (Payment Service Provider, una entità che offre servizi online per l'accettazione di pagamenti elettronici con una varietà di metodi di pagamento, tra cui carte di pagamento, transazioni di pagamento bancarie quali addebito diretto, bonifico bancario e trasferimento bancario in tempo reale basato sul banking online. In genere, un fornitore di servizi di pagamento può connettersi a più banche di acquisizione, processori di carte e rete di pagamento. In molti casi, il fornitore di servizi di pagamento gestirà completamente queste connessioni tecniche, i rapporti con la rete esterna e i conti bancari) . Gli AISP non possono utilizzare i dati del cliente o effettuare l’accesso ai relativi conti di pagamento per scopi diversi da quelli previsti dal servizio.
L’avvio di una operazione di pagamento tramite PISP (Payment Initiation Service Provider, ovvero soggetto di servizi di pagamento sui conti);
La consultazione delle informazioni aggregate dei conti detenuti tramite AISP (Account Information Service Provider, ovvero soggetto di servizi di informazione sui conti);
Il controllo fondi tramite CISP (Card Issuer Service Provider, ovvero soggetto emittente di servizi di “card”).
In ambito applicativo-pratico vi saranno di sicuro delle importanti novità, quali ad esempio:
L’applicazione del principio tariffario "share", in base al quale pagatore e beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dal prestatore di servizi di pagamento anche per tutte le operazioni disposte in valute extra UE, nonché alle operazioni in valute UE che prevedono conversione;
L’applicazione del divieto di “surcharge” ovvero l’inibinizione dell’applicazione di una commissione aggiuntiva nel caso di utilizzo di carte di pagamento conformemente a quanto previsto dal Regolamento MIF (Regolamento UE 2015/751 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29.04.2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta), sia per i pagamenti domestici sia per quelli cross-border;
La riduzione da 150 a 50 euro della franchigia che un utente pagherà in caso di operazione non autorizzata connessa a strumenti di pagamento smarriti, rubati ovvero sottratti, salvi i casi in cui il pagatore abbia agito dolosamente o con negligenza grave, nel qual caso il meccanismo della franchigia non opererà (In relazione alla definizione di concetti chiave come ad esempio la “negligenza”, la PSD2 lascia spazio ai singoli legislatori nazionali nella definizione concreta di tali concetti all’interno di ciascun ordinamento);
Una nuova modalità di controllo della disponibilità dei fondi, ovvero la possibilità, offerta ai prestatori di servizi di pagamento basati su carta diversi dall’ASPSP, di ricevere conferma della disponibilità di fondi a fronte di un’operazione di pagamento richiesta dal pagatore attraverso piattaforme online utilizzando lo strumento di pagamento basato su carta. Il dato comunicato dall’ASPSP relativamente alla disponibilità di fondi del pagatore corrisponde ad una semplice conferma o diniego, non potendo includere alcuna informazione sia di natura quantitativa sia qualitativa;
L’istituzione del Registro Elettronico Centrale per rafforzare la trasparenza del funzionamento degli istituti di pagamento autorizzati, tenuto presso l’Autorità Bancaria Europea (EBA), in cui verranno riportate tutte le informazioni relative agli istituti di pagamento iscritti presso i singoli albi nazionali. L’EBA, a titolo gratuito, metterà il contenuto del registro a disposizione del pubblico sul proprio sito web, mentre, al fine di procedere all’aggiornamento del registro elettronico centrale, le Autorità Nazionali saranno tenute a notificare, senza indugio, all’EBA le informazioni iscritte nei rispettivi registri nazionali della cui esattezza rimarranno comunque responsabili.
Questi servizi permetteranno di abilitare nuovi modelli di business per gli operatori commerciali che intendano diventare istituti di pagamento. Se fino ad oggi, ad esempio, il pagamento di un bene/servizio durante il processo d’acquisto poteva avvenire per iniziativa del debitore con carta di pagamento oppure inviando un bonifico, con la PSD2 il beneficiario potrà avviare la richiesta di pagamento permettendo così al cliente di pagare direttamente accedendo al suo conto corrente attraverso i canali di contatto e le interfacce con cui ha avviato l’acquisto (es. un sito o una App di e-commerce o servizi). Con questo diverso approccio è possibile cogliere pure le opportunità del nuovo contesto, legate alle potenzialità di sviluppo di nuovi ruoli nel mercato dei pagamenti come gli AISP ed i PISP (Sviluppo di Apps per il monitoraggio dei conti, le carte di debito dissociate dal conto di pagamento, app che aggregano saldi di diversi conti correnti oppure app che inviano denaro tramite social network.). Concludendo, appare fondamentale statuire il concetto di responsabilità, più che altro, la ripartizione della responsabilità tra i diversi soggetti coinvolti, la quale rappresenta una tematica cruciale in quanto strettamente connessa con quella che può essere individuata come la maggior novità introdotta dalla PSD2. Nello specifico la PSD2 non fa dipendere la prestazione di servizi di disposizione di ordini all’esistenza di un rapporto contrattuale tra AISP e PISP ed il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto (ASPSP). Tale circostanza, unitamente al disposto dell’art. 73 co. 2 della Direttiva PSD2, l’ASPSP sarà chiamata a rimborsare immediatamente e in ogni caso entro la fine della giornata operativa successiva, il pagatore dell’importo corrispondente all’operazione di pagamento non autorizzata. Questa problema di responsabilità, nel caso in cui sia stata disposta un’operazione di pagamento non autorizzata mediante un PISP, pone una delicata questione di ripartizione di responsabilità tra i prestatori di servizi di pagamento. È pur vero che la medesima disposizione introduce un diritto di regresso in capo all’ASPSP nei confronti del PISP, qualora quest’ultimo sia responsabile dell’operazione di pagamento non autorizzata. L’eventuale assenza di un rapporto contrattuale potrebbe rendere meno agevole l’applicazione di tale norma. Appare chiaro come la PSD2 rappresenti un punto di svolta nell’ambito della prestazione dei servizi di pagamento nonché nella regolamentazione delle relazioni intercorrenti tra i diversi soggetti potenzialmente coinvolti in una singola operazione di pagamento. Tali novità potranno determinare un cambiamento anche per certi versi direi radicale, ma al tempo stesso un potenziale sviluppo di nuove soluzioni di pagamento. Con la speranza che tutto l’ammodernamento finanziario - bancario derivato dal recepimento della Direttiva, porti pure ad un abbassamento dei costi medi per operazione a carico dei consumatori finali.
tratto da Agenzia Stampa Italia
Scritto da Prof. Giacomo Breda e Prof. Mauro Norton Rosati di Monteprandone
Agenzia Stampa Italia - Categoria: Speciale. Pubblicato: 13 Settembre 2018